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Sez. 1, Sentenza n. 1061 del 27/02/1989 (Rv. 462010 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA DI RAPPRESENTANTE LEGALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELLA SOCIETÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462010-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA DI RAPPRESENTANTE LEGALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELLA SOCIETÀ.*

In presenza d'una scrittura privata, sottoscritta da una persona nella dichiarata qualità di rappresentante legale d'una società di capitali, quest'ultima, se neghi la corrispondenza al vero della data indicata nella scrittura, allo scopo di sostenere la redazione in epoca in cui il sottoscrittore aveva perso la indicata qualità, non può invocare a proprio favore la norma dello art. 2704 cod. civ. sui limiti dell'opponibilità della data ai terzi, giacché la società, in virtù del principio dell'immedesimazione organica, non assume la veste di terzo rispetto alla scrittura per quanto riguarda la provenienza della dichiarazione dal soggetto che l'ha sottoscritta. Ne deriva che la prova della non corrispondenza al vero della data apposta alla scrittura incombe alla società che, in difetto di tale prova, rimane vincolata da quella indicata nell'atto. (Conf 3911/86, mass n 446742; (Conf 6931/83, mass n 431594).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)