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Sez. 1, Sentenza n. 6931 del 21/11/1983 (Rv. 431594 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA DALL'AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ STESSA, E DATATA IN EPOCA IN CUI EGLI ERA MUNITO DEI POTERI RAPPRESENTATIVI DI TALE SOCIETÀ - SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ IN SOCIETÀ PER AZIONI - DEDUZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMA DELLA INOPPONIBILITÀ DELLA SCRITTURA SUL PRESUPPOSTO DELLA FALSITÀ DELLA DATA APPOSTA SULL'ATTO E DELLA REDAZIONE DI ESSO IN EPOCA SUCCESSIVA, ALLORCHÉ L'AMMINISTRATORE NON AVEVA PIÙ TALE QUALITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2704 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - PROVA DELLA NON VERIDICITÀ DELLA DATA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431594-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA DALL'AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ STESSA, E DATATA IN EPOCA IN CUI EGLI ERA MUNITO DEI POTERI RAPPRESENTATIVI DI TALE SOCIETÀ - SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ IN SOCIETÀ PER AZIONI - DEDUZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMA DELLA INOPPONIBILITÀ DELLA SCRITTURA SUL PRESUPPOSTO DELLA FALSITÀ DELLA DATA APPOSTA SULL'ATTO E DELLA REDAZIONE DI ESSO IN EPOCA SUCCESSIVA, ALLORCHÉ L'AMMINISTRATORE NON AVEVA PIÙ TALE QUALITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2704 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - PROVA DELLA NON VERIDICITÀ DELLA DATA - NECESSITÀ.*

Con la trasformazione di una società, ancorché da società di persone in società di capitali, non si verifica un mutamento del centro soggettivo d'imputazione dei rapporti giuridici facenti capo alla società medesima, né, quindi, un loro trasferimento da un soggetto all'altro. Ciò comporta, con riguardo alla scrittura privata che l'amministratore di una società in nome collettivo abbia sottoscritto in nome e per conto della società, apponendovi una data inclusa nel periodo in cui era munito di poteri rappresentativi, che la società per azioni, risultante dalla trasformazione di detta società in nome collettivo, la quale neghi l'opponibilità del documento, sotto il profilo della sua redazione in data successiva a quella apposta, quando detto sottoscrittore era già cessato dalla carica di amministratore, si trova nella stessa posizione del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo nome, sostenendolo cessato prima della stipulazione del negozio, e, pertanto, non potendo invocare in proprio favore la norma dell'art. 2704 cod. civ. (riguardante l'inopponibilità della data della scrittura nei confronti del terzo), è tenuta a fornire la prova della non veridicità dell'enunciativa della data apposta sull'indicata scrittura, rimanendo, in difetto, vincolata dall'enunciativa medesima. (V 751/75, mass n 374103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)