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Sez. 3, Sentenza n. 2555 del 09/10/1964 (Rv. 303842 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA ISTRUTTORIA.*
Stato
decisa il 1964-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303842-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA ISTRUTTORIA.*

L'appello incidentale deve essere proposto al piu tardi nella prima udienza dinanzi all'istruttore, che e quella prevista per gli adempimenti contemplati nell'art. 350 stesso codicè onde, iniziatasi tale udienza con la verificazione da parte dell'istruttore della regolare Costituzione in giudizio, l'impugnazione incidentale, in essa non proposta, e preclusa, ancorche l'attivita prescritta dall'art 350 non sia stata compiuta interamente e l'istruttore si sia riservato di esaurirla in una successiva udienza (come nel caso che si sia dato atto della Costituzione e comparizione dell'appellante e non sia stata invece dichiarata la contumacia dell'appellato). La preclusione dell'appello incidentale non si verifica solo se l'udienza fissata per la prima comparizione delle parti non sia stata affatto tenuta dall'istruttore, per modo che l'appellato siasi trovato nella impossibilita di comparire in essa e di far dare atto in verbale della proposizione della impugnazione incidentale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)