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Sez. 3, Sentenza n. 970 del 11/02/1980 (Rv. 404407 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404407-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE.*

Nel caso di mancata Costituzione in cancelleria (e salve le ipotesi di cui agli artt 331 e 332 cod proc civ), la 'prima udienzĂ , escluso soltanto il caso in cui essa non si sia di fatto tenuta, costituisce il limite preclusivo entro il quale l'appellato deve proporre, a pena di decadenza, l'eventuale appello incidentale, ancorche in tale udienza il giudice abbia omesso di dichiarare la contumacia dell'appellato medesimo. (Conf 1946/76, mass n 380752; (Conf 2555/64, mass n 303842).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)