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Sez. L, Sentenza n. 1826 del 17/04/1989 (Rv. 462514 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO - CONTROVERSIA CONCERNENTE L'ESISTENZA O MENO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DI UN FONDO PREVIDENZIALE - LITISCONSORZIO CON I LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462514-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO - CONTROVERSIA CONCERNENTE L'ESISTENZA O MENO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DI UN FONDO PREVIDENZIALE - LITISCONSORZIO CON I LAVORATORI - ESCLUSIONE.*

Nella controversia avente ad oggetto l'esistenza, o meno, dell'Obbligo contributivo del datore di lavoro nei confronti di un fondo previdenziale (nella specie il fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime), e, quindi, la pretesa del primo di restituzione dei contributi indebitamente versati, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai singoli lavoratori, che sono estranei alla pretesa azionata. (V 3815/86, mass n 446658; (V 2799/82, mass n 420611).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)