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Sez. 2, Sentenza n. 2739 del 04/05/1982 (Rv. 420611 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - INTERVENTO SU ISTANZA DI PARTE O IUSSU IUDICIS - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420611-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - INTERVENTO SU ISTANZA DI PARTE O IUSSU IUDICIS - INAMMISSIBILITÀ.*

L'intervento del terzo in grado di appello, contemplato dall'art. 344 cod. proc. civ., può essere solo volontario, mentre si deve escludere quello su istanza di parte o iussu iudicis, essendo giuridicamente inconcepibile privare una parte, senza il suo consenso, della garanzia del doppio grado di giudizio. (V 4939/80, mass n 408802; (V 4822/79, mass n 401440).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)