Sez. L, Sentenza n. 1605 del 12/03/1982 (Rv. 419424 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISPETTORATI DEL LAVORO - DOVERI E POTERI DEGLI ISPETTORI - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - DIVERSITÀ DI POSIZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISPETTORATI DEL LAVORO - DOVERI E POTERI DEGLI ISPETTORI - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - DIVERSITÀ DI POSIZIONE.*
Gli ispettori del lavoro, che esercitano funzioni di polizia giudiziaria quando, avuta notizia di un reato, svolgono le relative indagini, esplicano, invece, funzioni di polizia amministrativa - che, come tali, non esigono il rispetto delle Disposizioni processuali previste per lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria - allorché, nell'ambito della vigilanza sull'osservanza o meno, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e sulla previdenza ed assistenza obbligatorie, procedono a mere operazioni di controllo e di verifica dei libri contabili di un'azienda e alla raccolta di dati documentali. (V 3282/80, mass n 407084).*
Riferimenti normativi: DPR 19/03/1955 num. 520 art. 8 CORTE COST., DPR 19/03/1955 num. 520 art. 9 CORTE COST., DPR 19/03/1955 num. 520 art. 10, DPR 19/03/1955 num. 520 art. 11, Legge 22/07/1961 num. 628 art. 4, Legge 22/07/1961 num. 628 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)