Sez. 1, Sentenza n. 12521 del 17/12/1993 (Rv. 484777 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Effetti - Per i rapporti preesistenti | Contratto preliminare di compravendita - Commissario liquidatore - Scelta tra l'esecuzione o lo scioglimento del contratto - Potere - Esercizio - Autorizzazione dell'autorità di vigilanza - Necessità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Effetti - Per i rapporti preesistenti
Con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta tra l'esecuzione o lo scioglimento del contratto integra un potere discrezionale del curatore, che è esercitabile senza specifica autorizzazione del giudice delegato ed è manifestabile anche per "facta concludentia". In forza del combinato disposto degli artt. 72 e 201 legge fallimentare, tale principio è applicabile anche nella liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza che, in detta procedura il commissario liquidatore, qualora eserciti l'indicato potere, non necessita di autorizzazione dell'autorità di vigilanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)