Sez. 1, Sentenza n. 955 del 26/01/1995 (Rv. 490005 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI | Liquidazione coatta amministrativa del promittente venditore - Commissario liquidatore - Contratto preliminare di compravendita - Esecuzione o scioglimento - Scelta - Ammissibilità - Autorizzazione dell'autorità di vigilanza - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI
Con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta tra l'esecuzione o lo scioglimento del contratto integra un potere discrezionale del curatore, che è esercitabile senza specifica autorizzazione del giudice delegato ed è manifestabile anche per "facta concludentia". In forza del combinato disposto degli artt. 72 e 201 legge fallimentare, tale principio è applicabile anche nella liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza che, in detta procedura il commissario liquidatore, qualora eserciti l'indicato potere, non necessita di autorizzazione dell'autorità di vigilanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)