Sez. 3, Sentenza n. 314 del 13/01/1992 (Rv. 475288 - 01)
Esecuzione forzata - Competenza - Per valore - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 | Azioni tendenti all'adempimento di un obbligo di fare - Criterio ex art. 14 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Esecuzione forzata - Competenza - Per valore - Opposizione all'esecuzione ex art. 615
Agli effetti della competenza per valore le azioni aventi ad oggetto un obbligo di fare debbono essere inquadrate tra le azioni di carattere mobiliare, disciplinate dall'art. 14 cod. proc. civ. in quanto l'obbligo di fare è sempre valutabile in danaro, con la conseguenza che il criterio di presunzione della competenza per valore del giudice adito di cui al citato art. 14, con il quale il successivo art. 17 deve essere posto in relazione, trova applicazione anche in tema di opposizione alla esecuzione forzata sicché nel caso di opposizione all'esecuzione forzata di un obbligo di fare il cui valore non sia dichiarato, la causa si presume di competenza del giudice adito, salvo che il convenuto contesti il valore presunto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)