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Sez. 2, Sentenza n. 2106 del 03/03/1994 (Rv. 485568 - 01)

Competenza civile - Competenza per valore - Valore indeterminabile | Riduzione in pristino della situazione dei luoghi - Domanda di valore indeterminabile - Configurabilità - Esclusione - Determinazione del valore - Criteri.
Stato
decisa il 1994-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485568-01

Competenza civile - Competenza per valore - Valore indeterminabile

Poiché la causa è di valore indeterminabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 cod. proc. civ., solo quando l'oggetto della controversia non è suscettibile di valutazione economica, e non anche quando può essere determinato dal giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge, non può considerarsi indeterminabile il valore della domanda di riduzione in pristino della situazione dei luoghi atteso che questa, come, in genere, ogni domanda che ha per oggetto un obbligo di fare, da luogo ad una azione riconducibile, in mancanza di una specifica disciplina, a quelle mobiliari previste dall'art. 14 cod. proc. civ., ed il cui valore può pertanto essere determinato in base alla somma indicata dall'attore o deve, in mancanza, essere presunto nei limiti della competenza del giudice adito, non ammettendosi la contestazione di cui all'art. 14 comma secondo cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)