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Sez. 6, Sentenza n. 987 del 07/05/1979 Ud. (dep. 22/01/1980) Rv. 144058 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DELLA DENUNCIA ANCHE IN CASO DI TRASFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1979-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144058-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DELLA DENUNCIA ANCHE IN CASO DI TRASFERIMENTO.*

La finalita in vista della quale e imposto l'Obbligo di denuncia delle armi, la cui inosservanza e sanzionata dalle norme che prevedono come noto la detenzione abusiva delle stesse, e quella di porre l'autorita di ps in grado di conoscere non solo le persone che hanno la disponibilita di armi, ma inoltre il luogo dove queste si trovano, in modo da rendere possibili piu opportuni e rapidi controlli di strumenti che potrebbero essere usati anche per i fini illeciti. A tal uopo, in caso di trasferimento, e fatto Obbligo di rinnovare la denuncia dell'arma alla autorita di ps della nuova residenza, ancorche l'arma stessa sia stata gia denunciata nel luogo di origine. Ne consegue che, in caso di inosservanza di tale Obbligo formale, l'arma deve ritenersi detenuta illecitamente, risultando violata in tale ipotesi la chiara finalita di assicurare che ciascuna autorita di ps sappia della esistenza, nella propria circoscrizione, di armi o munizioni presso privati.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)