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Sez. 1, Sentenza n. 5418 del 13/12/1977 (Rv. 389079 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITA - PER RISULTANZE INDIRETTE DI SENTENZA CIVILE O PENALE - DISCIPLINA EX LEGGE N 151 DEL 1975 (NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA) - SOSTANZIALE MANTENIMENTO DELLA PRECEDENTE - PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389079-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITA - PER RISULTANZE INDIRETTE DI SENTENZA CIVILE O PENALE - DISCIPLINA EX LEGGE N 151 DEL 1975 (NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA) - SOSTANZIALE MANTENIMENTO DELLA PRECEDENTE - PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*

In tema di dichiarazione giudiziale della paternita o maternita naturale, la possibilita del giudice del merito di fondare il proprio convincimento sulle risultanze di sentenza civile o penale, prevista dal vecchio testo dell'art 269 n 2 cod civ, e sostanzialmente mantenuta dalle modifiche introdotte alla norma medesima dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia (stante l'ampia ammissione di ogni mezzo di prova), manifestamente non si traduce, anche per il caso in cui quella sentenza sia stata pronunciata in processo svoltosi inter alios, in un pregiudizio del diritto di difesa, assicurato dall'art 24 della Costituzione. Infatti, i dati evincibili da detta sentenza, tanto prima che dopo la menzionata riforma, sono liberamente utilizzabili solo quali elementi presuntivi, che il giudice adito per la dichiarazione del rapporto di filiazione naturale puo e deve vagliare e rivalutare, col rispetto delle norme sul contraddittorio, alla stregua delle altre prove offerte dalle parti.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)