Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 26/02/1983 (Rv. 426295 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ - SENTENZA EMESSA IN ALTRO GIUDIZIO DA CUI RISULTI INDIRETTAMENTE IL RAPPORTO DI FILIAZIONE - EFFICACIA DI GIUDICATO SULLA MATERNITÀ - ESCLUSIONE - CIRCOSTANZE ACCERTATE IN DETTA SENTENZA - PROVA INDIZIARIA - CONFIGURABILITÀ - VALUTAZIONE - AUTONOMIA DEL GIUDICE ADITO - LIMITI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ - SENTENZA EMESSA IN ALTRO GIUDIZIO DA CUI RISULTI INDIRETTAMENTE IL RAPPORTO DI FILIAZIONE - EFFICACIA DI GIUDICATO SULLA MATERNITÀ - ESCLUSIONE - CIRCOSTANZE ACCERTATE IN DETTA SENTENZA - PROVA INDIZIARIA - CONFIGURABILITÀ - VALUTAZIONE - AUTONOMIA DEL GIUDICE ADITO - LIMITI.*
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di maternità naturale, la sentenza emessa in altro giudizio civile o penale, da cui il rapporto di filiazione indirettamente risulta, non vale come giudicato, neppure incidentale, sulla maternità, ma solo come accertamento di circostanze obiettive che consentono di risalire in modo inequivoco alla maternità. Tali circostanze costituiscono elementi presuntivi di prova che il giudice che conosce dell'Azione di dichiarazione deve direttamente valutare in piena libertà ed autonomia di apprezzamento, nell'Esercizio del potere sovrano, insindacabile se congruamente motivato, di cui all'art. 116 cod. proc. civ., con l'unico limite che si tratti di risultanze obiettive che si ricolleghino alla materia oggetto dell'altro giudizio, in quanto necessarie o utili per la decisione della questione in esso dibattuta, e non di meri apprezzamenti subiettivi o di considerazioni o accertamenti puramente incidentali, accessori e non pertinenti alla controversia, e che non siano frutto di dolo o collusione fra le parti dell'altro giudizio. (V 86/78, mass n 389376; (V 5418/77, mass n 389079; (V 1532/69, mass nn 340378, 340380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)