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Sez. 2, Sentenza n. 20581 del 21/10/2004 (Rv. 577784 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Preclusioni - Finalità e ambito - Convenuto costituitosi oltre la prima udienza di trattazione - Mezzi di prova articolati dallo stesso - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577784-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA

La finalità alla quale è ispirata la sequenza temporale di cui agli artt. 180, 183 e 184 cod. proc. civ., con il connesso sistema delle preclusioni, è costituita dall'esigenza di assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa, restando nella disponibilità delle parti l'eventuale ampliamento del "thema decidendum", possibile fino al momento della precisazione delle conclusioni, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. Più in particolare ancora, in caso di costituzione del convenuto oltre la prima udienza di trattazione, i mezzi di prova articolati dal medesimo devono ritenersi ammissibili se dedotti prima della chiusura dell'istruzione senza incontrare alcuna opposizione da parte dell'attore. (Nel caso di specie la costituzione del convenuto - in un giudizio promosso dall'attore per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo, nascente da un preliminare, di concludere il contratto - era avvenuta all'udienza riservata alle deduzioni istruttorie "ex" art. 184 cod. proc. civ.; non essendo stata da parte dell'attore mossa alcuna contestazione all'introduzione nella lite del tema della simulazione, sollevato dal convenuto, il giudice istruttore aveva ammesso i mezzi di prova dallo stesso articolati a sostegno della sua tesi difensiva; la sentenza di merito - confermata dalla S.C. con l'enunciazione del principio di cui in massima - aveva ritenuto che non vi fosse alcuna necessità, nel caso, di rimessione in termini, perché, essendo ancora in corso l'istruttoria ed avendo l'istruttore concesso un doppio termine per consentire deduzioni e mezzi di prova, non vi era stata in concreto alcuna violazione del diritto di difesa né del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)