Sez. 3, Sentenza n. 28610 del 20/12/2013 (Rv. 629811 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di simulazione - Controdichiarazione - Scrittura privata diversa da quella indicata nell'atto introduttivo - Indicazione nella memoria istruttoria - Modifica della "causa petendi" - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
In tema di simulazione, non costituisce modificazione non consentita della "causa petendi" della domanda di simulazione l'indicazione di una scrittura privata contenente la controdichiarazione comprovante l'accordo simulatorio che sia stata fatta, per la prima volta, con la memoria istruttoria depositata entro il primo dei termini concessi dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 184, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge n. 14 maggio 2005, n. 80), e ciò anche quando con l'atto introduttivo della lite fosse stata indicata, quale prova della simulazione, altra scrittura privata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)