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Sez. L - , Sentenza n. 864 del 16/01/2017 (Rv. 642515 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Fondo elettrici - Riliquidazione ex art. 3, comma 14, del d.lgs. n. 562 del 1996 - Trasferimento della contribuzione all'Inps - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642515-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

In tema di trasferimento presso l'INPS della contribuzione versata presso il Fondo elettrici, l'art. 3, comma 14, del d.lgs. n. 562 del 1996, ha previsto che, una volta cessata l'iscrizione obbligatoria o volontaria al Fondo speciale, la posizione assicurativa acquisita può essere trasferita, a domanda degli iscritti o dei loro superstiti, all’assicurazione generale obbligatoria soltanto se non sia già intervenuta la liquidazione della pensione eventualmente spettante a carico del Fondo medesimo; ne consegue che tale domanda ha carattere costitutivo e che, ove l'interessato non abbia esercitato la relativa opzione, in applicazione dell'art. 41 della l. n. 488 del 1999 di soppressione del Fondo speciale, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente ed i criteri di calcolo delle pensioni in riferimento alle anzianità maturate nel Fondo stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 562 art. 3 com. 14, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)