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Sez. L, Sentenza n. 8252 del 07/04/2010 (Rv. 612880 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Fondo elettrici - Trasferimento della contribuzione al Fondo per i lavoratori dipendenti gestito dall'INPS nell'AGO - Condizioni - Carattere costitutivo della domanda di trasferimento - Mancato esercizio dell'opzione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2010-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612880-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

In tema di trasferimento presso l'INPS della contribuzione versata presso il Fondo elettrici, l'art. 3, comma 14, del d.lgs. n. 562 del 1996 ha previsto che, una volta cessata l'iscrizione obbligatoria o volontaria al Fondo speciale, la posizione assicurativa acquisita può essere trasferita al Fondo per i lavoratori dipendenti gestito dall'INPS nell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) soltanto a domanda degli iscritti (o dei loro superstiti) solo se non sia già intervenuta la liquidazione della pensione eventualmente spettante a carico del Fondo medesimo. Ne consegue che la domanda di trasferimento nel Fondo A.G.O. per i lavoratori dipendenti ha carattere costitutivo, dovendosi ritenere, ove l'interessato non abbia esercitato la relativa opzione, che - in applicazione dell'art. 41 della legge n. 488 del 1999 che ha soppresso il Fondo speciale - continuino ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente ed i criteri di calcolo delle pensioni in riferimento alle anzianità maturate nel Fondo stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 562 art. 3 com. 14, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)