Sez. L, Sentenza n. 10354 del 04/10/1991 (Rv. 474101 - 01)
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione | Provvedimento relativo - Emanato prima del pignoramento - Insussistenza - Conseguenze.
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione
Poiché l'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento, avendo il precetto la sola funzione di preannunciare il soddisfacimento coatto dell'azionata pretesa, un provvedimento di sospensione dell'esecuzione emanato prima dell'inizio della medesima (nella specie, dal pretore adito in sede di opposizione a precetto) va considerato "tamquam non esset" e non può esplicare alcuna efficacia né nel procedimento in cui è stato emesso né in procedimenti futuri.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)