Sez. 3, Sentenza n. 15180 del 10/10/2003 (Rv. 567410 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rinunzia a far valere l' inadempimento - Configurabilità - Rinunzia implicita alla prestazione - Valutazione rigorosa - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Per la configurabilità della rinunzia a far valere la risoluzione di un contratto per inadempimento della controparte, se il creditore della prestazione non dichiara univocamente di rinunciare all' esecuzione della stessa, l'esistenza di una sua volontà abdicativa implicita, dedotta da una dichiarazione resa ad altro fine o da un comportamento, deve esser accertata in maniera rigorosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)