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Sez. 2, Sentenza n. 7717 del 07/06/2000 (Rv. 537376 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE | Restituzione del titolo - Necessità - Assunzione del relativo obbligo senza effettiva restituzione - Volontà di rimettere il debito - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537376-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE

La remissione del debito, pur non richiedendo forma solenne e formule particolari, postula pur sempre una inequivoca manifestazione di volontà del creditore volta alla rinuncia della prestazione. Pertanto, in mancanza di una manifestazione espressa, non è possibile ravvisare tale volontà nella semplice assunzione dell'obbligo di restituzione del titolo non accompagnata dalla effettiva restituzione, posto che una simile obbligazione ben potrebbe integrare anche la (diversa) fattispecie del "pactum de non petendo", che comporta soltanto la rinuncia ad azionare il titolo in giudizio, ma non la rinuncia estintiva della obbligazione di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)