Sez. 6, Sentenza n. 1767 del 30/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207495 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI | Udienza - Notifica dell'avviso - Dieci giorni liberi - Natura dilatoria del termine - Inosservanza - Nullità - Effetti -.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI
In tema di impugnazione avverso le misure cautelari, l'osservanza del termine di 10 giorni liberi tra il giorno della notificazione dell'avviso dell'udienza e quella dell'udienza stessa, di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (la cui procedura va seguita ex art. 310 cod. proc. pen.) è espressamente prescritta a pena di nullità dal quinto comma dello stesso articolo. Il termine stesso ha natura dilatoria in quanto costituisce un periodo di tempo lasciato a completa disposizione dell'interessato per consentirgli la preparazione delle argomentazioni a difesa. L'inosservanza di tale termine produce la nullità del procedimento, nullità che si propaga all'ordinanza emessa dal Tribunale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)