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Sez. 6, Sentenza n. 1806 del 09/12/2002 Cc. (dep. 16/01/2003) Rv. 223232 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI | Udienza - Notifica dell'avviso - Osservanza del termine - Dieci giorni liberi - Inosservanza - Nullità - Effetti.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223232-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI

Nel procedimento d'appello avverso le ordinanze emesse dal g.i.p. in materia di misure cautelari personali, il termine per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza è quello generale di dieci giorni stabilito dall'art. 127 cod. proc. pen. per il procedimento in camera di consiglio - alle cui forme fa rinvio l'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. - e non già quello di tre giorni, specificamente ed eccezionalmente previsto, per la sola udienza di riesame, dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., peraltro non richiamato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.: l'inosservanza di detto termine comporta la nullità dell'udienza ex art. 127 comma 5 e 179 comma 1 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)