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Sez. 4, Ordinanza n. 6420 del 21/12/2011 Cc. (dep. 16/02/2012) Rv. 251938 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al beneficio - Impugnazione con ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251938-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il D.L. n. 115 del 2005 - non è esperibile il ricorso per cassazione - previsto solo nel caso di decreto adottato su richiesta dell'amministrazione finanziaria - ma il ricorso in opposizione, di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha qualificato il ricorso come opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 ed ha disposto trasmettersi gli atti).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/08/2005 num. 168 art. 9 bis, Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 112 lett. D, Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 113 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)