Sez. 4, Ordinanza n. 46862 del 03/11/2011 Cc. (dep. 19/12/2011) Rv. 252138 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al beneficio - Impugnazione con ricorso per cassazione - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Avverso il decreto di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il D.L. n. 115 del 2005 - non è esperibile il ricorso per cassazione ma il ricorso in opposizione, ex art. 99 d. P.R. n. 115 del 2002, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il predetto decreto.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/06/2005 num. 1151 art. 112 lett. D, Legge 17/08/2005 num. 168 art. 9 bis com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)