Sez. 1, Sentenza n. 15239 del 07/12/2011 Cc. (dep. 20/04/2012) Rv. 252255 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - NULLITÀ | Giudizio immediato cosiddetto custodiale - Mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 453, comma primo ter, cod. proc. pen - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Termine per la rilevazione o deduzione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - NULLITÀ
Integra una nullità a regime intermedio, soggetta alle condizioni ed ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., la richiesta del P.M. di giudizio immediato, cosiddetto custodiale (art. 453, comma primo bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2 del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008), prima della definizione del procedimento di riesame o del decorso del termine per la relativa proposizione in violazione dell'art. 453 comma primo ter. (Nella specie, la Corte ha escluso che la nullità potesse essere dedotta nel procedimento cautelare incidentale di riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 2 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)