Sez. 1, Sentenza n. 22549 del 04/02/2015 Ud. (dep. 28/05/2015) Rv. 263742 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Giudizio immediato cosiddetto custodiale - Termine previsto dall'art. 453, comma primo ter, cod. proc. pen. - Richiesta formulata prima della scadenza - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
Il decreto di giudizio immediato cd. "custodiale", emesso dal Gip su richiesta formulata dal pubblico ministero prima della conclusione del procedimento di riesame o della scadenza dei termini per la sua proposizione, non è sindacabile dal giudice del dibattimento e, incidendo al più sul diritto di intervento dell'imputato, configura eventualmente una nullità a regime intermedio che resta sanata in ogni caso ove venga disposto il rito abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)