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Sez. 3, Sentenza n. 2762 del 11/07/1975 (Rv. 376768 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - EFFETTI - RISOLUZIONE DI DIRITTO - DOMANDE CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DI TALE RISOLUZIONE - DIVERSITA DI CAUSAE PETENDI - ESSENZIALITA DEL TERMINE ESCLUSA IN PRIMO GRADO - APPELLO - AVVERSO LA SENTENZA DI RIGETTO DI ENTRAMBE LE DOMANDE - OMESSA SPECIFICA CENSURA SULLA ESSENZIALITA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA RELATIVA QUESTIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376768-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - EFFETTI - RISOLUZIONE DI DIRITTO - DOMANDE CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DI TALE RISOLUZIONE - DIVERSITA DI CAUSAE PETENDI - ESSENZIALITA DEL TERMINE ESCLUSA IN PRIMO GRADO - APPELLO - AVVERSO LA SENTENZA DI RIGETTO DI ENTRAMBE LE DOMANDE - OMESSA SPECIFICA CENSURA SULLA ESSENZIALITA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA RELATIVA QUESTIONE.*

La domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto di compravendita, per l'inutile decorso di termine fissato al venditore con diffida ad adempiere, ai sensi dell'art 1454 cod civ, e la domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto medesimo, per l'inadempimento del venditore nel termine pattuito come essenziale, ai sensi dell'art 1457 cod civ, configurano due distinte azioni, in quanto, pur avendo un identico petitum, traggono fondamento da diverse causae petendi. Pertanto, qualora il compratore, dopo aver dedotto in primo grado ambedue le domande, proponga appello avverso la sentenza di rigetto di entrambe, insistendo nella richiesta di risoluzione, ma senza sollevare espressa censura sulla essenzialita del termine, esclusa dal primo giudice, su tale questione si Forma il giudicato, con conseguente preclusione del riesame in secondo grado della domanda di risoluzione ex art 1457 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)