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Sez. 2, Sentenza n. 5640 del 23/09/1983 (Rv. 430588 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - FATTISPECIE PREVISTE RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT. 1456 E 1457 COD. CIV. - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - DEDUZIONE IN SEDE DI MERITO DELLA FATTISPECIE PREVISTA DALLA PRIMA NORMA - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELL'ALTRA FATTISPECIE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430588-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - FATTISPECIE PREVISTE RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT. 1456 E 1457 COD. CIV. - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - DEDUZIONE IN SEDE DI MERITO DELLA FATTISPECIE PREVISTA DALLA PRIMA NORMA - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELL'ALTRA FATTISPECIE - ESCLUSIONE.*

Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 cod. civ. ("clausola risolutiva espressa") e 1457 cod. civ. ("termine essenziale per una delle parti") sebbene affini, riguardando entrambe la risoluzione di diritto, per inadempimento, del contratto con prestazioni corrispettive, presentano tuttavia propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra, l'effetto risolutivo verificandosi - nella prima - con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuitale dalla legge e - nella seconda - con lo spirare di tre giorni a partire dalla scadenza del termine senza che essa abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione - ne consegue che, invocata in giudizio l'applicabilità di un termine essenziale relativamente ad una data prestazione (nella specie, stipulazione del contratto definitivo), non può dedursi per la prima volta nel giudizio di legittimità la configurabilità nella relativa pattuizione di una clausola risolutiva espressa. (Conf 2762/75, mass n 376768).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)