Sez. 1 - , Sentenza n. 1337 del 19/01/2017 (Rv. 643496 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Credito per ritenute alla fonte - Infalicidiabilità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
La previsione dell'infalcidiabilità del credito per le ritenute fiscali operate e non versate, di cui all'art. 182-ter, comma 1, l.fall., trova applicazione solo nell'ipotesi speciale di proposta di concordato preventivo che sia accompagnata da una transazione fiscale e non anche quando ricorra la fattispecie generale di concordato senza transazione fiscale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 ter com. 1, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 160 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)