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Sez. 6, Sentenza n. 19412 del 22/04/2016 Cc. (dep. 10/05/2016) Rv. 266997 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento - Beni mobili registrati - Art. 521 bis cod. proc.civ. - Debitore nominato custode - Obbligo di custodire e cosegnare il bene entro dieci gionri all'I.v.g. - Violazione - Reato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266997-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

Integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall'art. 388 cod. pen., la condotta del debitore esecutato che, divenuto custode - ai sensi dell'art. 521 bis cod. proc.civ. - dopo la notifica del pignoramento di un bene mobile registrato, omette di consegnare la cosa entro il termine di dieci giorni all'istituto vendite giudiziarie, continuando a trattenerla ed ad utilizzarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro preventivo di un'autovettura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)