diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 11717 del 30/01/2024 Ud. (dep. 20/03/2024) Rv. 286179-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO | Ostacoli o ritardi al reperimento del bene esecutato - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286179-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO

Il reato di sottrazione di beni pignorati di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. è configurabile non solo quando la "amotio" sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, sicché è irrilevante che la vendita del bene da parte del debitore sia inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest'ultimo sarebbe costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto, in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede. (Fattispecie in cui il notaio rogante aveva inserito nell'atto di compravendita una dichiarazione della parte acquirente di essere stata edotta dell'inopponibilità dell'atto traslativo al creditore pignoratizio).

Cod. Proc. Civ. art. 518, Cod. Pen. art. 388 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)