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Sez. 2, Sentenza n. 970 del 11/05/1967 (Rv. 327228 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - IN GENERE - OMESSA STATUIZIONE SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE - RIPARTIZIONE IN PARTI UGUALI - CENSURA CON CUI SI SOSTENGA CHE ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN PARTI UGUALI SI SAREBBE DOVUTO PROVVEDERE IN MODO ESPLICITO - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1967-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327228-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - IN GENERE - OMESSA STATUIZIONE SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE - RIPARTIZIONE IN PARTI UGUALI - CENSURA CON CUI SI SOSTENGA CHE ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN PARTI UGUALI SI SAREBBE DOVUTO PROVVEDERE IN MODO ESPLICITO - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE.*

Nel caso di pluralita di soccombenti, se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese, questa si fa per quote uguali, secondo quanto espressamente dispone l'art.97, ultima parte, del codice di rito. E, pertanto, inammissibile, per difetto di interesse, la censura con cui si sostenga che alla ripartizione delle spese giudiziali in parti uguali si sarebbe dovuto provvedere in modo esplicito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)