Sez. 1, Sentenza n. 1186 del 06/07/1970 (Rv. 346802 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - CONFLITTO POSITIVO TRA DUE TRIBUNALI CHE ABBIANO DICHIARATO IL FALLIMENTO DELLO STESSO IMPRENDITORE - PROPONIBILITA AD ISTANZA DI PARTE DEL REGOLAMENTO - SUSSISTENZA DI PRECLUSIONI O LIMITI TEMPORALI - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - CONFLITTO POSITIVO TRA DUE TRIBUNALI CHE ABBIANO DICHIARATO IL FALLIMENTO DELLO STESSO IMPRENDITORE - PROPONIBILITA AD ISTANZA DI PARTE DEL REGOLAMENTO - SUSSISTENZA DI PRECLUSIONI O LIMITI TEMPORALI - ESCLUSIONE.*
In caso di fallimento di uno stesso imprenditore dichiarato da due tribunali, e proponibile ad istanza di parte, per la soluzione del conflitto positivo di Competenza, il regolamento di Competenza, il quale non e soggetto ne alle preclusioni fissate nell'art 43 cod proc civ, ne ai limiti temporali stabiliti dal secondo comma dell'art 47 dello stesso codice. (Conf 1342-67, massima n 327228).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)