Sez. 1 - , Sentenza n. 8584 del 16/03/2022 (Rv. 664367 - 02)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - NULLITA' E ANNULLABILITA' | Nullità del brevetto - Legittimazione ad agire ex art. 118, comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005 - Verifica al momento della decisione - Fondamento.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - NULLITA' E ANNULLABILITA'
In tema di nullità del brevetto per invenzione industriale, la legittimazione ad agire di chiunque abbia interesse a far valere detta nullità ex art.118, comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005, deve sussistere ed essere verificata al momento della decisione della causa piuttosto che a quello della proposizione della domanda, trattandosi di condizione dell'azione che può sopravvenire anche in corso di giudizio.
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 118 com. 4, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76 com. 1 lett. D, Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)