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Sez. 1 - , Sentenza n. 29252 del 12/11/2019 (Rv. 656123 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE | Brevetto - Azione di contraffazione - Condizione dell'azione - Esistenza del brevetto alla data della decisione - Scadenza del brevetto - Conseguenze - Interesse all'accertamento della contraffazione per il periodo precedente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656123-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE

Nelle controversie di concorrenza sleale per contraffazione di brevetto per invenzioni industriali, quando se ne sia verificata la scadenza al momento della decisione, il giudice non deve dichiarare improponibile la domanda di inibitoria, dovendo piuttosto rigettarla per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., mentre resta fermo l'interesse del titolare del brevetto ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta contraffazione, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente la sua scadenza dal momento che essa fa venire meno la privativa esclusivamente per il tempo successivo alla sua maturazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2005 num. 30 art. 60, Legge 29/11/2007 num. 224

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)