diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17800 del 07/08/2006 (Rv. 592005 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Concorsi pubblici per l'assunzione di personale medico del decimo livello retributivo - Divieto ex art. 19 del d.lgs n. 517 del 1993 - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della procedura - Effetti - Pretese retributive dei vincitori di concorso - Infondatezza.
Stato
decisa il 2006-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592005-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di concorsi pubblici per l'assunzione di personale medico da parte delle unità sanitarie locali, l'art. 19 del d.lgs n. 517 del 1993, ha stabilito la "revoca di diritto" dei concorsi già indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo, purchè le relative procedure non fossero in avanzato stato di svolgimento, con la conseguenza che gli atti adottati dall'amministrazione in contrasto con tale disposizione non sono sanzionati con l'annullabilità, ma sono nulli, perché adottati in difetto del relativo potere (art 21 septies della legge n. 241 del 1990 come sostituito dall'art. 14 della legge n. 15 del 2005). Ne consegue che, a maggior ragione, identico trattamento giuridico va riservato alle procedure indette successivamente all'entrata in vigore della normativa, che implicitamente precludeva la possibilità di bandire concorsi per quelle posizioni funzionali. Pertanto è infondata ogni pretesa relativa a diritti retributivi basati esclusivamente sull'inquadramento ottenuto all'esito della procedura concorsuale, la cui nullità elimina il fatto costitutivo azionato. (Nella specie, relativa a concorso bandito nel 1997, la S.C. ha cassato, decidendo la causa nel merito, la sentenza di appello che aveva attribuito all'attore il diritto a percepire la retribuzione corrispondente all'ex decimo livello, con la precisazione che era estranea alla controversia l'eventuale pretesa risarcitoria azionabile contro la P.A.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 18 com. 2, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 19, DPR 10/12/1997 num. 483 art. 78, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies com. 1 CORTE COST., Legge 11/02/2005 num. 15 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)