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Sez. 2, Sentenza n. 1307 del 06/04/1983 Cc. (dep. 31/05/1983) Rv. 159309 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - ATTO RICEVUTO DA FAMILIARE CONVIVENTE - ASSENZA PIÙ O MENO PROLUNGATA DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159309-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - ATTO RICEVUTO DA FAMILIARE CONVIVENTE - ASSENZA PIÙ O MENO PROLUNGATA DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA.*

Ai fini della validità della notificazione di un atto, eseguita nell'abitazione dell'imputato, a norma dell'art. 169 cod. proc. pen., mediante consegna della copia a mani di un familiare convivente, non rileva che il destinatario dell'atto si sia allontanato per un periodo più o meno prolungato (nella specie, per ragioni di lavoro). (V mass n 148360; (V mass n 141584; (Conf mass n 150562).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 179, Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)