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Sez. 5, Sentenza n. 3230 del 30/03/1981 Ud. (dep. 13/04/1981) Rv. 148360 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - ALLONTANAMENTO DAL PROPRIO DOMICILIO PER RAGIONI DI LAVORO - AMMISSIBILITA DELLA RESTITUZIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148360-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - ALLONTANAMENTO DAL PROPRIO DOMICILIO PER RAGIONI DI LAVORO - AMMISSIBILITA DELLA RESTITUZIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE.*

L'allontanamento dal proprio domicilio per ragioni di lavoro non giustifica in alcun modo la restituzione in termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale regolarmente notificata. Invero tale situazione non impedisce al soggetto di adottare le opportune misure onde neutralizzare i possibili effetti dell'assenza, quale ad esempio l'elementare cautela di impartire le necessarie istruzioni ai familiari conviventi. (Conf mass n 133098).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)