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Sez. 1, Sentenza n. 8570 del 11/07/1985 Ud. (dep. 03/10/1985) Rv. 170566 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - ASSUNZIONE DELLA TESTIMONIANZA DEL COIMPUTATO SU FATTO ALTRUI - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170566-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - ASSUNZIONE DELLA TESTIMONIANZA DEL COIMPUTATO SU FATTO ALTRUI - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Non è viziata dalla nullità prevista dal terzo comma dell'art. 348 cod. proc. pen. l'assunzione della testimonianza di un imputato di uno stesso reato o di un reato connesso il quale, attraverso la cosiddetta chiamata di correo, deponga su "fatto altrui". Invero, fin quando non prevarrà un auspicabile diverso orientamento rispetto all'attuale sistema proteso a stimolare confessioni ed a premiare le collaborazioni, non è consentito distinguere tra dichiarazioni riguardanti il "fatto proprio" e quelle concernenti il "fatto altrui".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)