Sez. 1, Sentenza n. 669 del 31/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172106 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - ASSUNZIONE DI DICHIARAZIONE DEL COIMPUTATO SU FATTO ALTRUI - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - ASSUNZIONE DI DICHIARAZIONE DEL COIMPUTATO SU FATTO ALTRUI - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini della formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare le dichiarazioni degli imputati su fatto altrui (cosiddetti "pentiti"). Nell'attuale legislazione infatti non è possibile distinguere tra dichiarazioni sul fatto proprio (processualmente utilizzabili) e dichiarazioni sul fatto altrui (processualmente inutilizzabili), poiché l'art. 348 bis cod. proc. pen., che consente detto uso, è l'estrinsecazione di un intero sistema, orientato a premiare collaborazioni ed a stimolare confessioni. (V mass n 170220; (V mass n 168226; (V mass n 168135; (Conf mass n 170566).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)