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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4868 del 24/02/2017 (Rv. 643657 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Errore di fatto - Errore di conteggio aritmetico - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643657-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE

Gli errori di conteggio aritmetico i quali implicano travisamento dei dati e si riducono alla percezione di circostanze in modo contrario a quanto risulta dagli atti di causa non sono deducibili con il ricorso per Cassazione, essendo per gli stessi prevista l'impugnativa ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo la sussistenza di un errore di diritto nella inesatta determinazione della prevalenza del fattore lavoro sul capitale investito nell’impresa da parte del tribunale, che avrebbe poi condotto al riconoscimento del privilegio artigiano al credito insinuato al passivo fallimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)