Sez. 2, Sentenza n. 3405 del 22/05/1986 (Rv. 446352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRORE DI CONTEGGIO ARITMETICO - INCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRORE DI CONTEGGIO ARITMETICO - INCLUSIONE.*
Gli errori di conteggio aritmetico i quali implicano travisamento dei dati e si riducono alla percezione di circostanze in modo contrario a quanto risulta dagli Atti di causa non sono deducibili per il ricorso per Cassazione, essendo per gli stessi prevista l'impugnativa ai sensi della norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.. (Conf 4805/81, mass n 415509; (Conf 1013/79, mass n 397207).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)