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Sez. 1, Sentenza n. 1339 del 14/06/1967 (Rv. 327925 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327925-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - NOZIONE.*

Il requisito della comunanza di causa, cui l'art. 106 cod.proc.civ. condiziona la chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, si concreta nel fatto che il rapporto dedotto in causa ha per soggetti il chiamante ed il chiamato o, quanto meno, e connesso, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, congiuntamente o alternativamente considerati, con il rapporto che fa capo al terzo che S'intende chiamare in giudizio. (nella specie, la connessione e stata ritenuta sulla considerazione che l'attore, avendo pagato un tributo altrui, aveva richiesto all'esattore e al chiamato in causa, vero debitore del tributo, alternativamente, la restituzione della medesima somma, in base a titoli fra loro dipendenti- a titolo di indebito, nei confronti dell'esattore, a titolo di illecito arricchimento, nei confronti del chiamato la dipendenza riconoscendosi nel fatto che l'arricchimento del chiamato poteva esser ritenuto sussistente solo qualora si fosse accertato che il pagamento eseguito aveva estinto il suo debito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)