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Sez. 3, Sentenza n. 986 del 14/03/1975 (Rv. 374382 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CHIAMATA DEL TERZO RESPONSABILE DA PARTE DEL CONVENUTO - CONFIGURABILITA - DOMANDA IMPLICITA DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DEL TERZO - CONDANNA DEL CHIAMATO - EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374382-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CHIAMATA DEL TERZO RESPONSABILE DA PARTE DEL CONVENUTO - CONFIGURABILITA - DOMANDA IMPLICITA DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DEL TERZO - CONDANNA DEL CHIAMATO - EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*

Quando il convenuto chiama nel giudizio un terzo, per far individuare in lui il responsabile nei confronti dell'attore e ottenere cosi la propria liberazione, si ha comunanza di causa per cui, se l'attore estende anche implicitamente la propria domanda al terzo intervenuto, il giudice, accertata la responsabilita di questo ultimo, puo emettere direttamente nei suoi confronti una pronunzia di condanna, senza incorrere nel vizio di extrapetizione. (nel caso di specie, tale estensione implicita della domanda e stata desunta dal fatto che l'attore aveva richiesto la condanna dell'autore del danno). (Conf 2408/71, mass n 353361; V 1339/67, mass n 327925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)