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Sez. L, Sentenza n. 9280 del 03/09/1993 (Rv. 483645 - 01)

Lavoro - lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Illegittima opposizione del termine al contratto stipulato per l'assunzione stagionale in azienda alberghiera - Estinzione del rapporto risultante a tempo indeterminato - Ammissibilità - Mezzi - Coincidenza del recesso con la data di scadenza invalidamente fissata - Irrilevanza - Conclusione del ciclo stagionale dell'azienda - Valutabilità ex art. 3 legge n. 604 del 1966.
Stato
decisa il 1993-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483645-01

Lavoro - lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

Nell'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto stipulato per l'assunzione stagionale in azienda alberghiera - in assenza dei presupposti di cui all'art. 1, lett. a) e c) della legge n. 230 del 1962 e dellà art. 1 D.L. n. 876 del 1977, convertito in legge n. 18 del 1978, e successive disposizioni di proroga - il rapporto di lavoro instaurato, da considerare a tempo indeterminato, può estinguersi in forza di atto unilaterale di recesso o di negozio bilaterale di risoluzione consensuale in qualsiasi momento, anche coincidente con la data di scadenza del termine già invalidamente fissato. Pertanto, la conclusione del ciclo stagionale dell'azienda alberghiera, quando implica la cessazione di ogni attività per un prolungato periodo di tempo, se non consente di presumere il concomitante licenziamento dei lavoratori assunti a termine in violazione di legge, ben può tuttavia, qualora il recesso aziendale sia comprovato e nel concorso di ogni altro elemento significativo, valutarsi come giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)