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Sez. L, Sentenza n. 3276 del 10/02/2009 (Rv. 606524 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. - Configurabilità - Sussistenza - Recesso per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 - Configurabilità - Esclusione - Possibilità di risolvere il rapporto a termine in base alle ipotesi di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Riorganizzazione dell'assetto produttivo - Risoluzione di contratto a tempo determinato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606524-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)