Sez. L, Sentenza n. 828 del 10/02/1989 (Rv. 461852 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - CRITERIO ECONOMICO DELLA CORRISPETTIVITÀ - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA AI PREMI ASSICURATIVI PAGATI DAL DATORE DI LAVORO PER LA COPERTURA DEI RISCHI ANCHE EXTRAPROFESSIONALI DEI DIPENDENTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - CRITERIO ECONOMICO DELLA CORRISPETTIVITÀ - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA AI PREMI ASSICURATIVI PAGATI DAL DATORE DI LAVORO PER LA COPERTURA DEI RISCHI ANCHE EXTRAPROFESSIONALI DEI DIPENDENTI.*
Alla stregua dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) la retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa non è unicamente legata al criterio economico della corrispettività, bensì è connotata dal rapporto di causalità con il contratto di lavoro, svincolata dal collegamento con specifiche prestazioni lavorative e quindi comprende tutte le erogazioni fatte dai datori di lavoro a favore dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, escluse soltanto le eccezioni tassativamente indicate dallo stesso articolo. (nella specie, la suprema Corte in base all'enunciato principio ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto che nella detta retribuzione imponibile non rientrasse anche l'importo dei premi assicurativi pagati dal datore di lavoro per la copertura dei rischi professionali ed extraprofessionali dei dipendenti). (V 3761/87, mass n 452692; (V 6028/84, mass n 487698).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)