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Sez. L, Sentenza n. 7333 del 08/08/1994 (Rv. 487698 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18 del 1980 - Diritto degli eredi del mutilato o invalido civile - Accertamento dello stato di inabilità successivo alla morte del soggetto minorato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487698-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennità di accompagnamento (prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 a favore degli invalidi, anche minori degli anni diciotto, di cui agli artt. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, impossibilitati a deambulare o compiere gli atti quotidiani della vita), l'art.12, comma ultimo, della citata legge n. 118 del 1971 - interpretato autenticamente dalla legge 13 dicembre 1986 n. 912, nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento dell'invalidità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se questo sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessità della deliberazione stessa - non esclude che lo stato di inabilità necessario per la concessione dell'indennità (che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e che costituisce oggetto di un diritto soggettivo rispetto al quale l'espletamento della procedura amministrativa è condizione di procedibilità e non di proponibilità dell'azione) possa essere accertato, in sede giudiziaria, anche dopo la morte del soggetto minorato, atteso che la normativa predetta - della quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità, con ordinanza n. 61 del 1989, nel presupposto (non vincolante per il giudice ordinario) della natura costitutiva dell'accertamento dell'inabilità e dell'impossibilità, anche in sede giudiziale, che esso intervenga dopo la morte dell'interessato - ha inteso affermare la necessità dell'anteriorità del detto accertamento con esclusivo riguardo all'ambito del procedimento amministrativo, nel senso che, avvenuto in vita del dante causa l'accertamento predetto, il diritto degli eredi ai ratei ben può essere riconosciuto in sede amministrativa, senza con ciò escludere che l'accertamento stesso possa avvenire in sede giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1986 num. 912 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)