Sez. 2, Ordinanza n. 1139 del 17/10/1975 Cc. (dep. 13/12/1975) Rv. 131456 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - NUOVO TESTO DELL'ART 69 COD PEN - APPLICAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - RITENUTA EQUIVALENZA TRA ATTENUANTI E AGGRAVANTI - APPLICAZIONE DELLA MEDESIMA PENA INFLITTA IN PRIMO GRADO - LEGITTIMITA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - NUOVO TESTO DELL'ART 69 COD PEN - APPLICAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - RITENUTA EQUIVALENZA TRA ATTENUANTI E AGGRAVANTI - APPLICAZIONE DELLA MEDESIMA PENA INFLITTA IN PRIMO GRADO - LEGITTIMITA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - INSUSSISTENZA.*
Non viola il divieto della reformatio in peius il giudice di appello che su gravame del solo imputato ed in applicazione del sopravvenuto DL 11 aprile 1974 n 99 convertito nella legge 7 giugno 1974 n 220 pur ritenendo l'equivalenza tra un'aggravante prevista dall'art 625 cod pen ed un'attenuante, lasci, pero, inalterata la pena; essendo il giudice di secondo grado, investito da appello del solo imputato, tenuto a rispettare la pena inflitta dal primo giudice nel dispositivo e non i singoli elementi che la compongono e rientrando, quindi, nella sua facolta omettere di far riferimento al minimo edittale dal quale e partito il primo giudice, ogni qual volta debba procedere ad una rivalutazione della pena.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)